REGOLAMENTO INTERNO

 

Il presente regolamento interno è redatto a integrazione del nuovo statuto approvato nell’assemblea del 6 giugno 2019, è stato approvato a maggioranza nella riunione dell’Organo di Amministrazione del 18/06/2020, annulla e sostituisce il precedente regolamento.

 

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

I soci possono essere ammessi nelle seguenti categorie:

  • Soci ordinari

  • Soci onorari, qualifica attribuita dall’Organo di Amministrazione (successivamente OdA) per merito.

Le domande di associazione, redatte sull’apposito modulo, vanno indirizzate all’OdA. La domanda implica l’accettazione dello Statuto e del Regolamento.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Obbligo del Socio è il versamento dell’annuale canone sociale, che copre il periodo 1° gennaio – 31 dicembre, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

Dopo tale data il socio moroso sarà invitato a regolarizzare la sua posizione entro 60 giorni, termine improrogabile oltre il quale il mancato pagamento della quota sarà segnalato al Collegio dei Probiviri che, quali garanti dello statuto, prenderanno i necessari provvedimenti.

Art. 7 – Assemblea

La procedura per la nomina dei componenti dell’OdA e del Collegio dei Probiviri nel corso di Assemblea è la seguente:

  • La votazione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

Oltre alla votazione durante l’assemblea è consentito:

  1. votare via mail da inviare al presidente del comitato elettorale

  2. votare tramite posta in busta chiusa che sarà custodita e consegnata al momento dello scrutinio al presidente del comitato elettorale.

  • il Collegio dei Probiviri nomina una commissione elettorale composta da tre membri, non ricoprenti cariche sociali né candidati alle stesse, che fungeranno anche da scrutatori;

  • i tre membri della Commissione Elettorale eleggono nel loro ambito il presidente e provvedono alle incombenze elettorali;

  • i candidati agli organi associativi devono essere soci da almeno 3 mesi ed essere in regola con il pagamento del canone sociale.

  • un socio può candidarsi ad un solo organo collegiale;

  • le proposte di candidatura devono pervenire debitamente compilate alla Commissione Elettorale sul modulo predisposto, entro il termine stabilito.

  • per ognuno dei due organi da eleggere sarà compilata dalla commissione elettorale una lista unica in ordine alfabetico;

  • l’OdA provvede ad inviare ai soci la lettera di convocazione dell’assemblea elettorale indicando le modalità di votazione, il luogo, la data e l’ora di apertura e di chiusura delle urne. Alla lettera dovranno essere allegate le due liste dei candidati;

  • le deleghe, massimo due per socio, devono essere completamente e sottoscritte dal delegante;

  • gli scrutatori redigono, per ognuno dei due organi, un elenco in ordine di numero di voti, che sottopongono al Collegio dei Probiviri, che procede all’approvazione degli eletti;

  • risultano eletti i candidati secondo l’ordine dei voti.

  • in caso di parità dei voti, prevale il candidato con maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione;

  • l’OdA uscente provvede a convocare la prima riunione dei due organi eletti, per l’elezione delle cariche interne, e successivamente a comunicare ai soci i risultati delle elezioni e le relative nomine.

Art. 8 – Organo di Amministrazione

In caso di dimissioni o decesso di un componente, l’OdA ha facoltà di cooptare un sostituto, scelto fra i soci tenendo conto delle relative competenze.

La prima seduta di mandato (“direttivo congiunto”) è presieduta dal Presidente uscente fino all’elezione del nuovo Presidente.

Per la nomina del Presidente dell’OdA e del Presidente del Collegio dei Probiviri devono essere presenti tutti i componenti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, in caso di sua impossibilità, individua tra i componenti dell’OdA, uno o più componenti a cui delegare le sue mansioni.

In caso di dimissioni, decesso o espulsione del Presidente in carica l’OdA ha facoltà di nominare al suo interno un sostituto che operi sino alla convocazione di nuova Assemblea dei Soci.

Art. 11 – Il Patrimonio

Il patrimonio liquido va depositato in conto corrente presso uno o più istituti di credito.

Per la gestione della liquidità il Presidente può affidare la delega a uno o più componenti dell’OdA.

Trieste 18/06/2020

STATUTO

ASSOCIAZIONE TRIESTINA AMICI DEI MUSEI

“Marcello Mascherini” - ODV

 

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

L’Associazione Triestina Amici dei Musei “Marcello Mascherini” ODV, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata è un’associazione non riconosciuta regolata ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”).

L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto.

La variazione dovrà essere votata dall’Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. 

Articolo 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

  1. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs.42/2004 e successive modificazioni
  2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’associazione intende diffondere, mediante azione di divulgazione e sensibilizzazione, l’interesse per la cultura in generale e per i musei della provincia di Trieste in particolare, nonché di svolgere azione di potenziamento dell’attività e del patrimonio degli stessi.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e il Regolamento interno, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia stata accolta, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare istanza al Collegio dei probiviri che si pronuncerà in merito.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione nei giorni e orari di apertura degli stessi;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e del Regolamento interno, nonché alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Collegio dei probiviri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea
  • l’Organo di amministrazione
  • il Presidente
  • il Collegio dei probiviri

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 – Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i c. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 8 – Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • redigere il Regolamento interno in applicazione dello Statuto.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, che vengono nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a chi è attribuita la rappresentanza dell’associazione.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente, ogni qual volta sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, può essere sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente.

Articolo 10 – Collegio dei probiviri

Sono nominati dall’Assemblea, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è composto da tre membri, che eleggono al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei probiviri ha le seguenti funzioni:

  • garantire in ogni circostanza il pieno rispetto dello Statuto e del Regolamento interno;
  • esaminare istanze e ricorsi degli associati;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • nominare la Commissione Elettorale e approvare le liste degli eletti compilate dalla stessa;
  • deliberare sui ricorsi relativi alle domande di ammissione non accolte.

Articolo 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 14 – Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 15 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.

Articolo 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 17 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 18 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

Articolo 19 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura dell’Organo di amministrazione.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Trieste, 6 giugno 2019

                                                                                                                                                 

STATUTO

ASSOCIAZIONE TRIESTINA AMICI DEI MUSEI - Sezione Giovani

“Marcello Mascherini” - ODV

 

Articolo 1 

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Soci fondatori:

Hansi Glancz Cominotti
Pia Frausin
Adelio Fabris
Licia Benedetti Vetta
Mario Dolcher
Onda Tamara
Livia Roncalli Stener
Maria Caterina Prioglio Oriani
Enrica Realini Rossi
Antonia Stener
Maria Teresa Pison Ceiner
Anna Gruber
Ilse Rossi Tassinari
Renata Cargnelli
Nivea De Lorenzi

Presidenti:

Hansi Glancz Cominotti   (1983-1984)
Pia Frausin  (1985-1989)
Bianca Maria Favetta  (1990-1992)
Maria Caterina Prioglio Oriani  (1993-1998)
Ernesto Zar  (1999-2001)
Franca Fenga Malabotta  (2002-2008)
Giuliano Luser  (2008-2013)
Claudia Armani  (2014-2019)
       Aldo Nocentini (2020
 

 

 

Organi societari in carica

Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea

- l'Organo di amministrazione

- il Presidente

- il Collegio dei Probiviri.

 

Organo di amministrazione (Triennio 2022-24):

Presidente:  Aldo Nocentini
Amministratori: Cinthia Ebert, Marco Favetta, Annamaria Grego, Dario Grohmann, Daniela Scherli e Karoline Schretter

Coadiutori: M. Luciana Monticolo e Marcello Perna


Collegio dei Probiviri (Triennio 2020-22):

Presidente:  Barbara Canciani
Componenti:  Rosa Dapretto, Eleonora Ruzzier

 

 

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